Le facciate solari possono continuare a venir costruite

26.05.2023

© Swissolar / Céline Kuster

Un articolo del Tages-Anzeiger riguardante i requisiti di protezione antincendio dell'Assicurazione immobiliare del Canton Zurigo (GVZ) per le facciate fotovoltaiche ha creato un po' di confusione, dando la falsa impressione che tali impianti non fossero più consentiti. Di seguito spieghiamo l'attuale situazione. 

Significato delle facciate solare

Sulle facciate c'è un potenziale realizzabile di produzione annuale di elettricità solare di circa 17 TWh. Circa la metà di questa produzione verrebbe generata nel semestre invernale e potrebbe quindi contribuire in modo significativo alla sicurezza dell'approvvigionamento. Questo potenziale, finora poco sfruttato, deve essere reso disponibile in via prioritaria. Il settore svizzero del solare ha raggiunto risultati pionieristici di fama internazionale in questo settore, sia per quanto riguarda la fabbricazione di moduli che la progettazione di tali impianti. Molti nuovi progetti sono inoltre attualmente in preparazione.

Per Swissolar la sicurezza delle costruzioni solari è di grande importanza. Siamo consapevoli che i requisiti di sicurezza devono essere adattati alle nuove scoperte e agli sviluppi tecnici. Tuttavia, non dobbiamo permettere che norme proibitive impediscano la realizzazione di ulteriori facciate solari, facendo perdere alla Svizzera il suo ruolo di pioniere. 

Requisiti tecnici

Le prescrizioni della protezione antincendio AICAA 2015 definiscono i requisiti per i materiali di tetti e facciate, e dunque anche dei moduli fotovoltaici. Di seguito riportiamo i principali punti di queste prescrizioni:   

  • Per il montaggio di moduli fotovoltaici sui tetti esiste una soluzione settoriale di Swissolar riconosciuta a livello svizzero (Documento sullo stato della tecnica).
  • Per le facciate, i requisiti relativi alla classe di incendio autorizzata per il materiale della facciata variano a seconda del tipo di utilizzo dell'edificio e della sua altezza. «Altezza ridotta» = sotto 11 m, «altezza media» = tra 11 e 30 m, «edifici alti» = oltre 30 m. Le classi di incendio (gruppo di reazione al fuoco) sono definite come segue: RF1 (nessuna reazione al fuoco), RF2 (reazione minima al fuoco), RF3 (reazione al fuoco ammessa), cfr. grafico (fonte: prescrizioni antincendio AICAA).  
  1. Non ci sono quindi requisiti maggiori di protezione antincendio per gli impianti fotovoltaici su case unifamiliari e su edifici di altezza inferiore agli 11 metri.  
  2. Per gli edifici alti si applicano i requisiti più severi.  
  3. L'attenzione è attualmente posta sugli edifici di altezza media. Qui fa stato la cifra 3.2.3 delle prescrizioni antincendio AICAA: «Le facciate ventilate dei fabbricati di altezza media i cui rivestimenti esterni e/o elementi isolanti dal lato della ventilazione sono realizzati con materiali combustibili, devono essere eseguiti secondo una costruzione riconosciuta dall’AICAA, o equivalente.» 
  • Poiché i moduli fotovoltaici sono prevalentemente classificati come materiale da costruzione RF2 (secondo la norma EN 13501-1), possono essere integrati nel concetto strutturale di edifici di altezza media. È necessario dimostrare in modo specifico che gli obiettivi di protezione sono raggiunti con la costruzione scelta.

Stato dell'applicazione 

Per quanto riguarda l'attuazione della cifra 3.2.3 delle prescrizioni antincendio da parte delle Assicurazioni cantonali antincendio, l'AICAA risponde quanto segue alla domanda di Swissolar 

«Una costruzione riconosciuta dall'AICAA è un sistema elencato nel registro della protezione antincendio con un riconoscimento AICAA o un sistema descritto in un documento sullo stato della tecnica. Se nessuno dei due è disponibile, l'autorità antincendio competente decide in merito all'equivalenza. È inoltre l'autorità antincendio a decidere su quali basi può prendere questa decisione di equivalenza. Pertanto, è difficile evitare le differenze cantonali per quanto riguarda i requisiti per i concetti specifici dell'oggetto. Poiché i concetti devono essere specifici per l'oggetto, anche i requisiti per il concetto nello stesso Cantone possono differire da oggetto a oggetto. Nel caso di un oggetto più sensibile in termini di protezione antincendio, i requisiti saranno probabilmente più elevati rispetto a quelli di un oggetto con minori rischi di incendio.»

Attualmente è in fase di elaborazione un documento sullo stato della tecnica (DST) per le facciate ventilate (che include anche le facciate fotovoltaiche). Si tratta di un lavoro molto impegnativo, in quanto è necessario effettuare test antincendio su tutte le costruzioni in facciata, che probabilmente dovranno essere eseguiti all'estero. Un gruppo di lavoro di Swissolar è responsabile delle parti specifiche per il solare del DST. Il completamento di questa parte è previsto per la fine del 2023, al massimo all'inizio del 2024. Una bozza dovrebbe essere disponibile già nell'autunno del 2023.

Secondo le spiegazioni dell'AICAA, fino a quando il DST non sarà disponibile, saranno necessari concetti specifici per l'immobile. Fino ad ora, le assicurazioni cantonali antincendio non hanno richiesto test antincendio (almeno per gli edifici di media altezza). Ora l'Assicurazione immobiliare del Canton Zurigo (GVZ) sembra aver cambiato la sua prassi richiedendo test antincendio in molti casi e anche per progetti già approvati. Ciò comporta costi aggiuntivi elevati e ritardi nella costruzione, mettendo a rischio questi progetti.

Collaborazione con le Assicurazioni immobiliari

Per garantire che progettisti e promotori di progetti dispongano della necessaria sicurezza di pianificazione, Swissolar collabora con le Assicurazioni immobiliari al fine di presentare possibili soluzioni transitorie fino a quando non sarà disponibile un documento definitivo sullo stato della tecnica. Le relative discussioni e il coordinamento sono in corso da tempo.

Condividi questo post

Carrello