Servizio di mediazione

Esperti neutrali fanno da mediatori in caso di problemi tra il proprietario dell'edificio e il fornitore. Questi possono includere problemi di progettazione, installazione, manutenzione e distribuzione di impianti fotovoltaici e impianti solari termici. Il servizio di mediazione è responsabile della garanzia di qualità degli impianti solari e del mantenimento dell'alta qualità del marchio «Professionisti del solare». Il servizio di mediazione non emette pareri di esperti, ma formula raccomandazioni in un rapporto finale. 

Se è necessario il parere di un esperto, il servizio di mediazione raccomanda i periti esperti di fotovoltaico Swissolar: una rete di esperti controllati da Swissolar con alle spalle almeno 10 anni di esperienza professionale in un settore specialistico. I risultati dei casi di mediazione confluiscono nel perfezionamento professionale. 

I casi di mediazione sono trattati da mediatori selezionati da un gruppo di esperti di Swissolar. Gli esperti possono contare su un supporto legale. I mediatori (Ombudsman) sono esperti del settore solare, il cui lavoro contribuisce in modo significativo all'elevata qualità permanente del marchio «Professionisti del solare».  

Nei casi di mediazione di Swissolar, la mediazione è prevista non solo per i problemi tra clienti finali e membri/Professionisti del solare, ma anche per quelli tra membri/Professionisti del solare. Il servizio di mediazione può essere interpellato a condizione che non siano stati avviati procedimenti esecutivi o giudiziari.  

Casi gratuiti

Swissolar coprirà i costi dei casi alle seguenti condizioni:  

  • L'azienda specializzata direttamente coinvolta è un membro di Swissolar o è un "Professionista del solare" nelle categorie di installatore o progettista. Le possibili opzioni sono: 
    1. Committenza e azienda di installazione 
    2. Committenza e progettisti 
    3. Società di installazione e progettisti 
    4. Imprese di installazione e fabbricanti/fornitori/rivenditori 
    5. Progettisti e fabbricanti/fornitori/commercianti 
  • Tra le due parti è stato stipulato un contratto di lavoro (verbale, scritto o sotto forma di conferma d'ordine). 
  • Il problema si è verificato durante il periodo di garanzia e la notifica del vizio è stata presentata entro tale lasso di tempo. 

Copertura totale dei costi fino a 20 ore di lavoro se il Professionista del solare è un installatore o un progettista. A partire da 20 ore, verranno addebitati CHF 170 all'ora, IVA esclusa. La partecipazione ai costi per 20 o più ore deve essere comunicata e confermata dal richiedente prima dell'inizio della procedura. 

 

Casi a pagamento

I casi in cui sono coinvolti indirettamente membri di Swissolar/Professionisti del solare, come fabbricanti/fornitori/rivenditori, saranno addebitate al 50% (massimo 10 ore di impegno) alla parte che richiede la consulenza, in base a un massimale di costo precedentemente concordato a meno che il membro di Swissolar non si assuma i costi. Tutti gli altri casi vengono valutati individualmente e sono soggetti a un addebito. Prima dell'inizio del lavoro viene concordato un importo forfettario o un compenso in base al tempo e all'impegno con un tetto massimo di spesa.  

Per 10 ore o più, verranno addebitati CHF 170 all'ora, IVA esclusa. La partecipazione ai costi deve essere comunicata e confermata dal richiedente prima dell'inizio della procedura. 

 

Trattamento dei casi di mediazione

Swissolar offre la possibilità alle 3 regioni linguistiche di usufruire di una breve valutazione gratuita del servizio di mediazione per telefono: 

  • Svizzera tedesca: +41 44 250 88 33
  • Svizzera francese: +41 24 566 52 24  
  • Svizzera italiana: +41 91 796 36 10  

La richiesta di supporto al servizio di mediazione deve essere formulata direttamente a ombudsstelle@swissolar.ch. Essa sarà analizzata e riceverà una risposta da parte del responsabile del servizio di mediazione.  

Le parti stipulano un accordo all'inizio in cui si impegnano a fornire al mediatore (Ombudsman) le informazioni e i documenti richiesti, ad ascoltare l'altra parte e, in linea di principio, a partecipare al procedimento fino alla fine. Dichiarano inoltre di non aver ancora avviato alcuna procedura esecutiva o giudiziaria e che non lo faranno durante la procedura del mediatore o che lo informeranno immediatamente se dovessero rivolgersi al tribunale (o a un'autorità giudiziaria di conciliazione). In questo caso, la procedura del mediatore verrebbe interrotta e chiusa come fallita.  

 

Note prima della registrazione

  • Chi è il vostro partner contrattuale? L'installatore, il progettista o il fabbricante/rivenditore/fornitore? 
  • Avete informato per iscritto il vostro partner contrattuale dei vizi? 
  • Di norma vale quanto segue: 2 anni di garanzia, rispettivamente 5 anni di garanzia per vizi occulti (Art. 371 CO). Le garanzie del fabbricante possono discostarsi da quanto sopra. 
 
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Elenco dei periti fotovoltaici

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