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Novità 2026 per gli impianti fotovoltaici
09.01.2026
Il 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore diverse modifiche di leggi e ordinanze rilevanti per l’esercizio degli impianti fotovoltaici. Ecco una panoramica.
Rimunerazione unica
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Quest’anno i tassi di rimunerazione non vengono ridotti.
- Dal 1° gennaio 2026, il bonus per la produzione elettrica invernale sostituisce il bonus per l’altitudine. Il nuovo bonus viene erogato ai nuovi impianti fotovoltaici con una potenza a partire da 100 kW che durante il semestre invernale hanno una resa elettrica invernale specifica superiore a 500 kWh per kW di potenza (Art. 30c, cpv. 2, lett. c, OPEn).
Comunità locali di energia elettrica (CLE)
- Gli articoli 17d segg. LAEl creano, con le comunità locali di energia elettrica (CLE), la possibilità, a partire dall’inizio del 2026, di vendere l’elettricità autoprodotta all’interno di queste comunità ai consumatori che sono allacciati alla rete elettrica nello stesso comprensorio, allo stesso livello della rete e nella stessa rete elettrica. I partecipanti rimangono ancora clienti del gestore della rete di distribuzione (GRD). Tuttavia, per l’elettricità solare consumata localmente non devono più pagare l’intera tariffa per i livelli di rete non utilizzati. Attualmente il Consiglio federale ha stabilito che la riduzione della tariffa per l’utilizzazione della rete è del 40%, che si riduce al 20% in caso di necessità di trasformazione del livello di rete (OAEl Art. 19h).
- Swissolar si impegna affinché venga sfruttato lo sconto massimo possibile previsto dalla legge del 60% sulla tariffa d’utilizzazione della rete.
Rimunerazione per la ripresa di energia elettrica (rimunerazione del ritiro per l'immissione in rete di energia elettrica)
- Se il gestore di rete e il produttore non riescono a trovare un accordo sul prezzo di rimunerazione, finora si applicava la «rimunerazione in base ai costi evitati dal gestore della rete per l’acquisto di elettricità equivalente». A partire da gennaio 2026, invece, la rimunerazione si fonda «sul prezzo di mercato medio trimestrale al momento dell’immissione» (Art. 15 LEne, Art. 12 cpv. 1 OEn). Questo prezzo mercato di riferimento è calcolato dall’Ufficio federale dell’energia (UFE). Si tratta del prezzo di mercato medio ponderato in base all’effettiva immissione in rete ogni quarto d’ora della rispettiva tecnologia, in questo caso del fotovoltaico.
- Per gli impianti con una potenza inferiore ai 150 kW si applica una rimunerazione minima, che si basa sull’ammortamento degli impianti di riferimento nel corso della loro durata di vita. Per gli impianti con una potenza fino a 30 kW la rimunerazione minima è attualmente di 6 ct./kWh, mentre per gli impianti più grandi scende fino al tasso di rimunerazione di 1,2 ct./kWh per una potenza di 149 kW (Art. 15 LEne, Art. 12 cpv. 1bis OEn).
- Durante la sessione autunnale 2025, il Parlamento ha deciso un’ulteriore modifica riguardante la rimunerazione del ritiro. L’entrata in vigore è prevista per la metà del 2026 e Swissolar si impegna per un periodo transitorio per gli impianti esistenti[2]. La novità è che la rimunerazione non sarà più calcolata in base al prezzo di mercato di riferimento trimestrale, bensì in base al prezzo orario del mercato spot al momento dell’immissione in rete. Questo crea un forte incentivo a immagazzinare l’elettricità in una batteria o a consumarla direttamente nei momenti in cui il prezzo è basso, anziché immetterla nella rete. Probabilmente, alla fine di ogni trimestre i produttori di energia fotovoltaica riceveranno, oltre al prezzo di mercato spot, il premio di rimunerazione minimo, qualora il prezzo di mercato di riferimento trimestrale è inferiore alla rimunerazione minima. Il premio sarà calcolato sulla base della differenza tra il prezzo di mercato di riferimento e la rimunerazione minima e sarà versato per ogni kilowattora immesso in rete.
Meccanismi di flessibilità
Al fine di garantire la stabilità della rete, per quote di elettricità solare elevate sono necessari meccanismi di flessibilità. I principi fondamentali della legge attuale sull’approvvigionamento elettrico sono i seguenti (LAEl, Art. 17c):
Ai gestori delle reti di distribuzione possono far valere nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete:
a) limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento.
b) Utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l’esercizio sicuro della rete.
Nella Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl Art. 19c ) viene specificato il punto a):
- L’utilizzo garantito della flessibilità non viene rimunerato.
- Il GRD può limitare al massimo il 3% dell’energia prodotta annualmente nel punto di allacciamento alla rete.
- Per gli utilizzi garantiti della flessibilità, il GRD può impiegare un sistema di controllo e di regolazione intelligente senza il consenso del titolare della flessibilità interessato.
- Con la partecipazione degli attori interessati, i gestori di rete stabiliscono in direttive trasparenti e non discriminatorie, norme che disciplinano l’attuazione tecnica della gestione dell’immissione e i processi informativi.
Quest’ultimo punto è stato attuato con la pubblicazione della raccomandazione del settore NRE – CH 2025 (de/fr) da parte di AES nel settembre 2025, che illustra le diverse possibilità di implementazione. Oltre alle limitazioni fisse (ad esempio al 70% della potenza nominale DC), sono possibili anche limitazioni dipendenti dalla tensione o incentivi tariffari[3]. È importante sottolineare che una limitazione al 70% comporta una perdita di resa inferiore al 3%. Inoltre, l’elettricità non immessa nella rete può essere consumata direttamente o immagazzinata in una batteria. Oltre a questi usi garantiti, esistono ancora utilizzi contrattuali della flessibilità al servizio della rete, ad esempio attraverso tariffe di immissione più elevate per una maggiore possibilità di “derating” degli impianti fotovoltaici, come nel caso dei cosiddetti prodotti Top-40.
Maggiori informazioni sul sito web di AES: Nuove regole per l'immissione in rete dell'energia solare (con scheda informativa per i proprietari di impianti e video esplicativo) (in tedesco e francese).
L'adeguamento non deve avvenire a spese dei produttori
Nella sua newsletter del 12/2025 la ElCom comunica che i costi necessari per l'adeguamento per la limitazione forzata al 70% della potenza degli impianti fotovoltaici esistenti non possono essere addossati ai produttori. Inoltre «Gli impianti esistenti devono essere regolati solo quando ciò consente di ottenere un vantaggio significativo per la rete».
Rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete per accumulatori a batteria
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La revisionata Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (Art. 18d OAEl, Art. 14a cpv. 4 LAEl) prevede che i gestori di impianti di stoccaggio con consumo finale possano far domanda al GRD per il rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete a partire dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, ciò è possibile solo per la quantità di elettricità che viene prelevata dalla rete, immagazzinata e poi reimmessa nella rete. Il presupposto è un sistema di misurazione adeguato che documenti in modo inequivocabile la quantità di elettricità prelevata dalla rete e reimmessa.
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Gli impianti di stoccaggio senza consumo finale sono esentati dal corrispettivo per l’utilizzo della rete (Art. 14a, cpv. 1, lett. b, LAEl, valido dal 01.01.2025).
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