Servizio di ombudsman

Specialisti neutrali mediano in caso di problemi tra committenza e fornitori. Tra questi possono esserci problemi di vario genere a livello di pianificazione, installazione, manutenzione e funzionamento di impianti fotovoltaici o solari termici. Il compito dell'ombudsman è quello di garantire la qualità degli impianti solari e di mantenere alta la qualità del marchio «Professionisti del solare®». L’ombudsman non redige alcuna perizia, ma esprime le sue raccomandazioni nell’ambito di un rapporto conclusivo.

Nel caso in cui sia necessaria una perizia, l’ombudsman consiglia di rivolgersi ai periti per il fotovoltaico da Swissolar, i quali dispongono di almeno 10 anni di esperienza in un settore specifico. I risultati dei casi analizzati vengono spesso utilizzati come spunti per la formazione continua.

I casi problematici sono seguiti da degli ombudsman che vengono selezionati tra un gruppo di esperti da parte di Swissolar. Un'assistenza giuridica è a disposizione degli esperti. Gli ombudsman sono esperti del solare e con il loro lavoro contribuiscono in modo determinante e costante al mantenimento della qualità del marchio «Professionisti del solare».

Il servizio di ombudsman non tratta solamente i problemi tra clienti finali e membri/Professionisti del solare, ma anche i problemi tra i membri/Professionisti del solare. L’intervento dell'ombudsman può essere richiesto fintanto che non viene avviata una procedura esecutiva o giudiziaria.

Casi gratuiti

Swissolar si assume i costi dei casi che sottostanno alle seguenti condizioni:

  • La ditta direttamente coinvolta è membro di Swissolar risp. "Professionista del solare" nelle categorie installatore o progettista. Le possibili costellazioni sono:
  1. Committenti e installatore
  2. Committente e progettista
  3. Installatore e progettista
  4. Installatore e fabbricante/fornitore/commerciante
  5. Progettista e fabbricante/fornitore/commerciante  
  • Un contratto d'opera (verbale, per iscritto o sotto forma di conferma d'ordine) tra le parti è stato stipulato.
  • Il problema si è verificato durante il periodo di garanzia e il reclamo viene presentato entro tale periodo.

Completa presa a carico dei costi fino a 20 ore di lavoro, se il Professionista del solare è installatore o progettista. Oltre le 20 ore viene applicata una tariffa di Fr. 170.- all’ora (IVA esclusa). La partecipazione dei costi a partire dalle 20 ore deve essere comunicata prima dell’avvio del procedimento e deve venir confermata dal richiedente.

Casi a pagamento

I casi in cui i membri di Swissolar/Professionisti del solare quali fabbricanti/fornitori/commercianti sono indirettamente coinvolti, saranno addebitati al 50% (massimo 10 ore di lavoro) alla parte che richiede la consulenza, a meno che il membro di Swissolar non si faccia a carico dei costi. Tutti gli altri casi saranno valutati individualmente e sono a pagamento. Prima dell'inizio dei lavori, sarà concordato un importo forfettario o un indennizzo in funzione delle spese previste.

Oltre le 10 ore di lavoro viene applicata una tariffa di Fr. 170.- all’ora (IVA esclusa). La partecipazione ai costi deve essere comunicata prima dell’avvio del procedimento e deve venir confermata dal richiedente.

Procedura in caso di intervento del servizio di ombudsman 

Per le 3 regioni linguistiche, Swissolar offre la possibilità di effettuare per telefono una breve consulenza e una prima valutazione del caso:

  • Svizzera italiana: 091 796 36 10
  • Svizzera tedesca: 044 250 88 33  
  • Svizzera romanda: 024 566 52 24  

La richiesta di sostegno da parte del servizio di ombudsman deve essere presentata direttamente a ombudsstelle@swissolar.ch. Il responsabile del servizio analizzerà la vostra richiesta e vi contatterà.

Come primo passo, le parti concludono un accordo nel quale si impegnano a mettere a disposizione dell'ombudsman i documenti richiesti, ad ascoltare l'altra parte e, in linea di massima, a partecipare al procedimento fino alla fine. Dichiarano inoltre che non hanno ancora avviato nessuna procedura esecutiva o giudiziaria e che non lo faranno nel corso della procedura, o eventualmente che informeranno immediatamente l'ombudsman in caso di ricorso. In questo caso, il servizio di ombudsman verrebbe interrotto e concluso in quanto l'operazione sarebbe fallita. 

Informazioni preliminari prima dell’annuncio:

  • Chi  è il vostro partner contrattuale? L’installatore, il progettista oppure il fabbricante/rivenditore/fornitore?
  • Avete informato per iscritto il vostro partner contrattuale riguardo al problema?
  • Di regola vale: 2 anni di garanzia, rispettivamente 5 anni di garanzia per difetti nascosti (CO Art. 371). Le garanzie dei fabbricanti potrebbero divergere.