Diritto edilizio
Per impianti solari «sufficientemente adattati» sui tetti non è più necessario richiedere una licenza edilizia, ma è sufficiente un annuncio all'autorità competente. La licenzia edilizia è tuttavia ancora necessaria per impianti installati sui monumenti culturali.
In base all'Art. 18a della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), per impianti solari «sufficientemente adattati» sui tetti non si applica l'obbligo di autorizzazione. La rispettiva Ordinanza (OPT) definisce il significato di «sufficientemente adattati». Essi devono, tra l'altro, essere edificati come una superficie compatta e presentare una distanza massima di 20 cm dalla superficie del tetto (cfr. OPT art. 32a). Ciononostante, sussiste ancora un obbligo di segnalazione presso le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione di costruzione.
Inoltre, per gli impianti su monumenti culturali (art. 32b), viene ancora richiesta un'autorizzazione di costruzione. A tale riguardo è disponibile un catalogo definito in modo chiaro degli inventari da tenere in considerazione. Ulteriori informazioni:
- Rapporto esplicativo dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale in merito alla revisione parziale del 2.4.2014 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio
- Swissolar - Guida pratica per la procedura di annuncio o autorizzazione di impianti solari
- Molti Cantoni dispongono di proprie guide per l'autorizzazione di impianti solari. Vi invitiamo ad informarvi presso il vostro Cantone.