Revisione della OAEl sulla considerazione nella tariffa di base dei costi dell'energia elettrica FV acquistata

Modifica dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl): per il gestore della rete di distribuzione (GRD), quali costi massimi computabili per l’acquisto di elettricità generata da fonti rinnovabili sono ora state dichiarate come determinanti le tariffe indicate nella non più in vigore OEn del 7 dicembre 1998. Sono inoltre specificati i punti di immissione in rete da assegnare al gruppo di bilancio delle energie rinnovabili.   

A partire dal 1.1.2020, un limite superiore più elevato (13.7 cts./kWh) si applicherà ai GRD per il costo supplementare di elettricità fotovoltaica. È probabile che ciò si traduca in tariffe di ripresa più elevate in varie località. Ecco come l'ordinanza sull'elettricità (art. 4, cpv. 3) è stata modificata a partire dal 1° gennaio 2020:

  • Secondo l'Art. 6 cpv. 5 bis della LAEl, dal 2019 i gestori della rete di distribuzione sono autorizzati a includere nella fornitura di base i costi di produzione degli impianti da cui questa elettricità viene acquistata.
  • Allo scopo di semplificare questo processo e evitare al gestore della rete di distribuzione di dover determinare individualmente i costi di produzione di ogni impianto fotovoltaico, l'ordinanza sull'elettricità (art. 4, cpv. 3) dichiara come costi di produzione i tassi di rimunerazione RIC, conformemente agli allegati dell'OPEn per gli impianti inferiori a 3 MW.
  • Problema: dal 1.1.2018 non c'è più una rimunerazione RIC per gli impianti fotovoltaici inferiori a 100 kW, in quanto la RIC è stata soppressa.
  • Ciò significa che il GRD è autorizzato dalla legge a ripercuotere i costi di produzione, ma il tasso massimo è notevolmente inferiore rispetto ai costi di produzione effettivi secondo la OAEl.
  • Per questo motivo l'Art. 4, cpv. 3 della OAEl dichiara valide a partire dal 1.1.20 le ultime tariffe RIC pubblicate per gli impianti fotovoltaici inferiori a 100 kW. Si tratta delle tariffe che comparivano nell'allegato della vecchia OEn, del 7.12.98, stato al 1.1.2017.
  • Concretamente, questo significa che per gli impianti FV inferiori a 100 kW che sono stati o saranno messi in servizio dopo il 1.10.2017, 13.7 ct./kWh sono ormai attuali invece di 11 (fino al 31.3.19), 10 (fino al 31.3.20) o 9 ct./kWh (dal 1.4.20).
  • Per gli impianti con meno di 100 kW messi in servizio prima del 1.10.17, si applica la tariffa di rimunerazione corrispondente alla data di messa in servizio secondo la vecchia OEn.

Gli adattamenti del testo dell'ordinanza si trovano qui (PDF - pagina 2).